ACCESSO CIVICO
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Si riportano qui di seguito le istruzioni brevi relative alle modalità per l’esercizio degli accessi:
ACCESSO CIVICO_ISTRUZIONI BREVI
Si riporta qui di seguito il regolamento integrale e le relativa modulistica:
delibera N 450 del 06 03 2023 Variazione RPTC OPI Fermo- PALLOTTI
delibera N 416 del 02 12 2024 Variazione RPTC OPI Fermo- TUFONI
DICHIARAZIONE-insussistenza-inconferibilita_PALLOTTI-2023