RIFERIMENTI NORMATIVI PER IL PUBBLICO IMPIEGO
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990
L’accesso documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.
Si riportano qui di seguito le istruzioni brevi relative alle modalità per l’esercizio degli accessi:
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del d.l. n. 69/2013).
Non applicabile ad Ordini e Collegi Professionali come da Delibera ANAC N. 777 del 24 novembre 2021.